Art. 5.

      1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sulla condizione degli anziani nel Paese.
      2. Il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, provvede a trasmettere al Ministro del lavoro e delle politiche sociali i dati necessari per la redazione della relazione, relativi alle singole regioni, entro il 15 febbraio di ciascun anno. Entro il medesimo termine le amministrazioni dello Stato, ciascuna per la parte di propria competenza, provvedono a trasmettere i dati in loro possesso.